Statuto
ALLEGATO "A" AL
N.10591/5632 DI REP.NOT.
STATUTO
Art.1 Costituzione, denominazione e sede
1) E' costituita l'Associazione denominata "Servizio Accoglienza
Vita", senza fini di lucro, con sede in Bologna, Via Irma Bandiera
n.22.
2) La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.
Art. 2 Scopi e finalità
1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e
cristiana, ha come finalità l'accoglienza della vita fin dal suo
concepimento e il sostegno della maternità. Si prefigge come scopi
preminenti delle proprie attività:
a) sollecitare, promuovere e coordinare iniziative di accoglienza e di
sostegno alla vita secondo le linee dottrinali della Chiesa Cattolica,
come originariamente delineate e volute dall'Arcivescovo di Bologna,
Cardinale Antonio Poma;
b) porsi come specifico riferimento per quanto la legge 22 maggio 1978,
n.194 prevede per la promozione del valore sociale della maternità e per
la collaborazione volontaria per l'aiuto alle maternità difficili prima e
dopo il parto.
2) In particolare il "Servizio Accoglienza Vita" si propone di:
a) realizzare interventi specifici di aiuto alle donne e alle famiglie in
difficoltà nell'accogliere la vita nascente;
b) sensibilizzare persone e comunità al fine di creare una cultura
favorevole alla vita e una mentalità di prevenzione dell'aborto;
c) sollecitare e raccordare famiglie, operatori, gruppi, associazioni o
enti per suscitare e sostenere attività di accoglienza alla vita
articolate nelle realtà locali;
d) formare, orientare e coordinare "volontari", anche in vista
di una loro eventuale collaborazione con le strutture pubbliche.
3) I principi e i criteri in base ai quali il Servizio Accoglienza Vita
intende operare sono fondati e ispirati alla solidarietà umana e alla
convinzione che ogni vita umana va tutelata e difesa fin dal concepimento;
che la donna non essere lasciata sola nell'affrontare una maternità
in condizioni difficili; la comunità cristiana non limitarsi a
condannare ogni tipo di aborto, ma deve anche impegnarsi efficacemente e
organicamente a tutelare ogni vita; ed a operare secondo i principi
dell'obiezione di coscienza. Tutto questo senza sostituirsi a ci che
compete alla Società civile per far superare le cause che possono indurre
una donna o una coppia a rifiutare il figlio.
4) Allo scopo di realizzare le proprie finalità il "Servizio
Accoglienza Vita":
a) organizza un servizio specifico di ascolto, con sede cittadina e sedi
periferiche, guidato dall'assistente sociale e collegato con una rete di
famiglie;
b) gestisce direttamente, senza scopo di lucro, appartamenti di pronto
intervento o per l'ospitalità temporanea di madri sole o di coppie, nei
casi di accertata necessità riguardo alla vita nascente;
c) gestisce o collabora ad iniziative culturali e di informazione;
d) sollecita la disponibilità di famiglie, persone, beni e risorse;
e) si raccorda (anche mediante convenzioni) con Enti pubblici e del
privato sociale per realizzare l'ospitalità e accoglienza nelle case
alloggio secondo progetti integrati in un percorso volto all'autonomia
della persona.
5) Le attività di cui ai commi precedenti (1 - 2 - 3 - 4) sono svolte
dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai
propri associati, denominati anche soci.
L'attività degli associati non essere retribuita in alcun modo
nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo
essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute
per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti
preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto
economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è
incompatibile con la qualità di socio.
6) Nell'attuazione della propria attività, il Servizio Accoglienza Vita
potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti, di volontari e
del collegamento con altre strutture di servizio.
Art. 3 Risorse economiche
1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e le
risorse delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi degli associati;
c) contributi privati;
d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio della stessa è costituito dalle quote di Associazione, da
offerte, acquisti, donazioni, liberalità, lasciti, eredità.
L'Associazione acquistare, alienare, permutare, ricevere in
donazione e mortis causa beni immobili, automezzi e mobili; contrarre
mutui, costituire ipoteche, consentire trascrizioni e cancellazioni di
patti, rinunciare ad ipoteche legali e a surroghe legali ed esplicare ogni
attività consentita dalle norme vigenti.
2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1ø gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine
di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone
all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.
Art. 4 Membri dell'Associazione
1) L'adesione al Servizio Accoglienza Vita è aperta a quanti operino
nella Diocesi di Bologna nel campo della assistenza e del servizio
accoglienza alla vita e condividono la piena accettazione dei principi del
presente Statuto nonché la scrupolosa osservanza del regolamento interno.
2) Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell'Associazione
i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire
alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
1) L'ammissione a socio, deliberata dall'Assemblea, previo il necessario
parere favorevole del Consiglio direttivo, è subordinata alla
proposizione di apposita domanda da parte degli interessati, presentati da
almeno due soci.
2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro
dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia
l'Assemblea.
4) La qualità di socio si perde:
a) per recesso;
b) per esclusione;
c) per mancato versamento della quota associativa per due anni
consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di
contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.
5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta
del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione,
dovranno essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo
stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte
dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno
due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6) Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate.
Art. 6 Doveri e diritti degli associati
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti
dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
d) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo
personale, spontaneo e gratuito.
2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la
documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità
di ottenerne copia.
Art. 7 Organi dell'Associazione
1) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) l'Esecutivo;
d) Il Presidente, o Coordinatore.
Art. 8 L'Assemblea
1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti
i soci e essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato con delega scritta.
Ogni socio non ricevere più di due deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) formulare gli indirizzi generali della attività dell'Associazione;
b) approvare il regolamento interno ed in particolare il regolamento per
l'ammissione dei soci su proposta del Consiglio direttivo;
c) eleggere i componenti del Consiglio direttivo.
d) ammettere i nuovi soci, previo il necessario parere favorevole del
Consiglio direttivo.
3) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.
4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto
costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga
della durata dell'Associazione.
5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente del Consiglio direttivo, in sua assenza, dal Vice-Presidente e
in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai
presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto
da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto
di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di
persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.
6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà
più uno dei soci. In seconda convocazione, che non aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, salvi i
quorum di maggioranza per le Assemblee straordinarie più elevati,
previsti dal successivo punto 7 del presente articolo.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione
riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del
patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli
associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
Non sono ammesse modifiche statutarie in contrasto con i principi
ispiratori e finalità dell'Associazione come indicati al comma 1
dell'art.2.
8) I verbali dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli
atti.
Art. 9 Il Consiglio direttivo
1) Il Consiglio direttivo è formato da 9 membri, nominati dall'Assemblea
dei soci.
Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri
del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti
decada dall'incarico il Consiglio direttivo provvedere alla sua
sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino
allo scadere dell'intero Consiglio direttivo. Nel caso decada oltre la metà
dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un
nuovo Consiglio direttivo.
3) Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un
Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
4) Il Consiglio direttivo designa esperti di propria fiducia a partecipare
ai lavori dello stesso e dell'Esecutivo, senza diritto di voto.
5) Al Consiglio direttivo spetta di:
a) predisporre il regolamento interno per l'ammissione dei soci da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
c) predisporre il bilancio;
d) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il
Segretario, come richiesto al punto 3) che precede;
e) proporre sulle modifiche dello Statuto;
f) esprimere parere sulle domande di nuove adesioni;
g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che
non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
6) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua
assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più
anziano.
7) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni
qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga
opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del
Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,
vengono conservati agli atti.
Art. 10 L'Esecutivo
1) L'Esecutivo è formato dal Presidente o dal Vice Presidente, dal
Tesoriere e dal Segretario.
2) L'Esecutivo ha il compito di attuare tutte le decisioni del Consiglio
direttivo e di prepararne i lavori. In caso d'urgenza assumere le
deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, al quale deve
sottoporle, per ratifica, alla prima riunione.
Art.11 Il Presidente
1) Il Presidente "o Coordinatore", ha il compito di presiedere
il Consiglio direttivo, l'Esecutivo nonché l'Assemblea dei soci.
2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è garante della fedeltà allo
spirito ed alle finalità del presente Statuto.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice
Presidente.
3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
direttivo non demandate all'Esecutivo e in caso d'urgenza ne assume i
poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nell'adunanza immediatamente successiva.
Art. 12 Il Tesoriere
Il Tesoriere ha il compito di predisporre i bilanci annuali preventivi e
consuntivi, da sottoporre al Consiglio direttivo; cura gli adempimenti
amministrativi e contabili; cura tutte le iniziative tendenti a garantire
alla Associazione i necessari finanziamenti.
Art. 13 Il Segretario
Il Segretario provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea del
Consiglio direttivo e dell'Esecutivo e ne assicura la conservazione agli
atti del S.A.V., ed attua gli altri incombenti che siano disposti dagli
Organi dello stesso.
Art. 14 Gratuità delle cariche associative
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i
rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2 comma 5.
Tutte le cariche presso l'Associazione hanno durata triennale e sono
rinnovabili.
Art. 15 Norma finale
1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che allo
scopo procede alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la
liquidazione, il patrimonio che residua verrà devoluto ad altre
Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
2) Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.
Art. 16 Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento
al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia con
particolare riferimento alla legge vigente legislazione nazionale e
regionale sul volontariato.
Firmati: GUALANDI MARIA
GIOVANNI BATTISTA SASSOLI
(NOTAIO)
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